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Nuovo Regime Contabile Forfettario dal 2015

La Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014, ha introdotto il nuovo regime forfetario, operativo dal 1° gennaio 2015.

Tale regime sostituisce i precedenti regimi agevolati, con la “clausola di salvaguardia” per i contribuenti “minimi”, ovvero quei soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 che possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Il nuovo regime è un regime naturale ed è applicabile a tutti i soggetti che possiedono previsti i requisiti dalla norma; potranno pertanto fruirne:

  • sia i soggetti già in attività;

  • sia i soggetti che iniziano una nuova attività.

Bisogna prestare particolare attenzione agli adempimenti da porre in essere sia per i soggetti che iniziano una nuova attività nel 2015 ed intendono applicare il nuovo regime forfetario (presumendo il possesso dei requisiti) sia per i soggetti già in attività che presentano i requisiti richiesti per accedere al regime forfetario e che intendono avvalersene, sia per i soggetti già in attività che presentano i requisiti ma che non intendono avvalersi del nuovo regime.

Nel caso di inizio attività, dovrà  essere comunicata la scelta per il nuovo regime forfetario in sede di comunicazione di inizio attività in Agenzia delle Entrate; in proposito si segnala che l’Agenzia delle Entrate, nel Comunicato stampa del 31.12.2014, dopo aver ricordato che dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva, ha chiarito che fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011”.

Diverso il discorso invece per un soggetto già in attività: il nuovo regime forfetario rappresenta un regime naturale, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell’anno precedente (da verificare quindi per l’accesso al regime dal 2015 i dati 2014) rispettano i requisiti richiesti dalla  norma, che ricordiamo essere:

  • i ricavi conseguiti o i compensi percepiti ( ragguagliati ad anno) non siano superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 alla Legge di Stabilità, diversi a seconda del tipo di attività svolta (limiti che variano da euro 15.000 a euro 40.000);

  • non abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, lavoro a progetto,  somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro e compensi erogati all’imprenditore ed ai suoi familiari;

  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non sia superiore ad euro 20.000,00;

  • i redditi soggetti al regime agevolato siano prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante, se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di euro 20.000;

  • non ricadano nelle fattispecie di esclusione (non avvalersi di regimi speciali iva, non essere soggetti non residenti nello Stato italiano, non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, non partecipare a società di persone o associazioni professionali o a srl in regime di trasparenza).

Tali soggetti potranno, naturalmente, applicare il nuovo regime forfetario, senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Infine nel caso in cui, pur nel rispetto dei requisiti, il contribuente valuti la non convenienza nell’adozione del nuovo regime forfetario, potrà comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Determinante quindi in tale circostanza ai fini della validità dell’opzione sarà il comportamento concludente del contribuente, il quale dovrà impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), emettere fatture con applicazione dell’iva, effettuare le liquidazioni periodiche, …

L'opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2015, la scelta deve essere comunicata con il modello Iva 2016). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il nuovo regime potrà/dovrà quindi non essere applicato:

  • o per opzione, con le conseguenze sopra esaminate;

  • o per Legge, nel caso in cui vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l’accesso o verificarsi di una delle cause ostative). In tal caso il contribuente, dall’anno successivo, dovrà applicare il regime ordinario; a differenza del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti. Inoltre, sempre diversamente dal regime dei minimi, non è prevista l’immediata fuoriuscita dal regime forfetario in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%.

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